Riprendere un bambino di 8 anni in un video UGC non richiede un'autorizzazione, ne richiede due, e la seconda sfugge a quasi tutti i brand che lavorano in Francia. La prima è quella dei genitori, che tutti conoscono. La seconda viene dal codice del lavoro, e condiziona la legalità delle riprese stesse.
Due regimi che si sommano
Il primo è il diritto all'immagine. Un minore non può prestare da solo il consenso: l'autorizzazione spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale, e deve essere scritta, specifica nel suo oggetto e limitata nel tempo.
Il secondo è quello del lavoro minorile. Quando un minore partecipa a una produzione a fini commerciali, il codice del lavoro inquadra quella partecipazione, anche se si tratta di un video breve girato in casa. La qualificazione non dipende dal set, dipende dalla finalità commerciale e dal fatto che il bambino abbia un ruolo.
È questo secondo regime che i brand ignorano, perché non somiglia a ciò che si immagina sentendo la parola «riprese». Uno studio con i fari desta prudenza, la stessa scena girata con un telefono in cucina invece no, e il diritto non fa questa distinzione.
Cosa attiva il regime del lavoro
Un bambino che compare per caso nell'inquadratura non è coinvolto. Un bambino che interpreta un ruolo, maneggia il prodotto, parla in camera o la cui presenza è necessaria al messaggio, lo è.
La linea si traccia sull'intenzionalità. Se il brief chiede la presenza di un bambino, quel bambino partecipa a una produzione commerciale, e il regime si applica qualunque sia la durata dell'inquadratura. Un video di quindici secondi non se ne libera perché è corto.
Cosa cambia il regime sul set
Inquadra la durata della partecipazione e le fasce orarie, obbliga a tenere conto della scuola, e prevede che una parte del compenso sia accantonata a beneficio del bambino anziché versata per intero ai genitori.
Per un brand la conseguenza pratica è semplice: una ripresa con un bambino si pianifica, non si improvvisa un mercoledì pomeriggio perché lo slot era libero.
Il caso del figlio del creator
È la situazione più frequente e la peggio compresa. Un creator che riprende il proprio figlio resta soggetto alle stesse regole: il legame di parentela rende facile ottenere l'autorizzazione genitoriale, non esonera dal regime applicabile al lavoro del minore.
La legge del 19 ottobre 2020 ha preso di mira esattamente questa situazione, quella dello sfruttamento commerciale dell'immagine di bambini sotto i sedici anni sulle piattaforme online. Impone obblighi quando la diffusione diventa attività lucrativa, e prevede che i proventi tratti dall'immagine del bambino spettino a lui secondo modalità protettive.
Un brand che commissiona a un creator un video con il proprio figlio dovrebbe quindi sapere che il creator, in quanto genitore, porta obblighi propri. Il contratto non può trasferirglieli, ma può esigere che siano stati assolti, e questa richiesta protegge entrambe le parti.
Cosa deve contenere il contratto
| Clausola | Chi la fornisce | Perché non si presume |
|---|---|---|
| Autorizzazione genitoriale scritta | Entrambi i genitori | Uno solo non sempre basta |
| Identità del bambino e la sua età | Il genitore | Il regime cambia a sedici anni |
| Uso preciso autorizzato | Il contratto | Un'autorizzazione generica è fragile |
| Durata dello sfruttamento | Il contratto | Deve essere più breve che per un adulto |
| Diritto di ritiro | Il contratto | Il bambino cresce e può chiederlo |
L'ultima riga è quella che distingue davvero un contratto serio da un modello. Un bambino ripreso a 8 anni può, a 15, chiedere il ritiro di un video che lo mette a disagio, e un brand che non ha previsto nulla finisce per decidere di corsa, senza sapere chi decide né entro quale termine.
La quarta riga merita la stessa attenzione. Per un adulto una cessione di tre anni è banale; per un minore lo stesso periodo attraversa una trasformazione fisica completa e un ingresso nella vita sociale che nessuno può prevedere al momento della firma.
L'autorizzazione di entrambi i genitori
Un solo genitore firma raramente in modo valido quando si tratta di un atto non ordinario, e lo sfruttamento commerciale dell'immagine di un bambino lo è. Chiedere le due firme costa un messaggio ed evita una contestazione che, al contrario, arriva sempre nel momento peggiore, di solito dopo la pubblicazione.
Cosa un brand dovrebbe rifiutare di commissionare
Un video in cui è il bambino a portare il discorso commerciale. Far dire a un bambino che un prodotto è il migliore trasforma un claim pubblicitario in parola di bambino, cosa che la normativa pubblicitaria francese e le raccomandazioni professionali guardano con severità.
Un video girato senza che il brand abbia visto l'autorizzazione. Accontentarsi della dichiarazione del creator che afferma di averla ottenuta lascia il brand esposto e senza prova: in caso di contenzioso conta il documento, non la buona fede.
E il riutilizzo in pubblicità a pagamento di un video girato per uso organico. Il passaggio al pagato cambia la natura dello sfruttamento, e per un minore questa differenza pesa più che per un adulto.
L'obiezione del creator
«È mio figlio, decido io.» Vero per l'autorizzazione genitoriale, falso per il resto. La responsabilità genitoriale permette di consentire in nome del bambino, non fa sparire le regole che lo proteggono da uno sfruttamento, compreso quello dei suoi stessi genitori. È esattamente ciò che la legge del 2020 è venuta a ricordare.
Fonti
- Codice del lavoro, impiego dei minori nello spettacolo e nella pubblicità
- Legge n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020 sullo sfruttamento commerciale dell'immagine di bambini sotto i sedici anni sulle piattaforme online
- Codice civile, articolo 9, rispetto della vita privata
- Service Public, diritto all'immagine di un bambino
Verificato il 7 settembre 2026. Questa guida non è una consulenza legale. Se questa guida e la fonte ufficiale divergono, prevale la fonte.



